BASSA FREQUENZA – AMBIENTE CIVILE

ELETTRODOTTI

EUROCEMIS esegue misurazioni di Campo Elettromagnetico in prossimità di elettrodotti .

L’esigenza nasce qualora ci siano degli edifici posti in prossimità di tali linee o qualora , nel caso di progetto e costruzione di nuovo edificio , si debba valutare il possibile impatto elettromagnetico dovuto alla vicinanza da tali elettrodotti . 

Talvolta tali Analisi di Impatto Elettromagnetico sono richieste dalle Commissioni Edilizie Comunali o dalle Unità Sanitarie .



Legge Italiana – DPCM 08 luglio 2003

Il 14 febbraio 2001 è stata approvata la Legge Quadro n° 36 sulla protezione di lavoratori e popolazione dalle esposizioni ai Campi Elettrici , Magnetici ed Elettromagnetici ( frequenze comprese tra 0 e 300 GHz ). Per la frequenza di rete ( 50 Hz ), il Decreto Attuativo di tale Legge è stato emanato il giorno 8 luglio 2003 ( Gazzetta Ufficiale del 29 agosto 2003 ); i limiti sono di 10 microT per l’induzione magnetica e 5 kV/m per il campo elettrico per i vecchi elettrodotti e di 3 microT per l’induzione magnetica e 5 kV/m per il campo elettrico per le nuove installazioni , dove i suddetti limiti di induzione magnetica sono da intendersi come mediane dei valori nell’arco delle 24 ore nelle normali condizioni di esercizio . DPCM 08 luglio 2003

In appoggio a tale DPCM c’è una Nota del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio su “ Protezione della popolazione dall’ esposizione ai campi elettrici magnetici ed elettromagnetici . Determinazione delle fasce di rispetto ( DPCM 8/07/2003 )” ( prot. DSA/2004/25291 del 15.11.04 ). Tale nota del Ministero da delle linee guida su come soddisfare il DPCM 08 luglio 2003 .

Oltre a quanto sopra, il CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano) ha emanato una Norma dal Titolo : Norma CEI 106-11 : “ Guida per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti secondo le disposizioni del DPCM 8 luglio 2003 ( Art. 6 ) – Parte 1 : Linee elettriche aeree e in cavo ”. Per soddisfare quanto richiesto dalla Normativa Italiana spesso , oltre alle misurazioni , si deve ricorrere a delle operazioni di simulazione al calcolatore.

EUROCEMIS è in grado di eseguire Valutazioni di Impatto Elettromagnetico anche secondo quanto richiesto dal DPCM 08 luglio 2003 .
 



CABINE ELETTRICHE

Non sempre le cabine elettriche , al cui interno spesso si hanno dei trasformatori per la trasformazione della tensione , sono ubicate in luoghi isolati . Capita molte volte , specie nei quartieri cittadini , che questi locali confinino con ambienti residenziali o strutture ricettive ( quali alberghi o ristoranti ). Appare quindi importante valutare l’ Impatto Elettromagnetico nelle vicinanze di tali locali . Lo studio non è facile in quanto le sorgenti di campo elettromagnetico all’interno della cabina possono essere molteplici e le correnti transitanti , che influenzano specialmente il Campo Magnetico , possono variare notevolmente nell’arco della giornata . EUROCEMIS è in grado di effettuare tale tipologia di studio , anche con l’ausilio della Norma emanata dal CEI ( Comitato Elettrotecnico Italiano ) e dal Titolo : Norma CEI 106-12 : “ Guida pratica ai metodi e criteri di riduzione dei campi magnetici prodotti dalle cabine elettriche MT/BT ”.


BASSA FREQUENZA – AMBIENTE INDUSTRIALE (LAVORATORI)

SETTORE INDUSTRIALE – ESPOSIZIONE LAVORATORI CAMPI ELETTROMAGNETICI

Anche nel settore industriale EUROCEMIS da anni esegue misurazioni e valutazioni di Analisi di Impatto Elettromagnetico . Si evidenzia , a carattere europeo , la presenza della Direttiva Comunitaria riguardante il rischio campi elettromagnetici lavoratori :

Direttiva 2004/40/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici ( campi elettromagnetici ).

Con tale Direttiva Comunitaria si è ritenuto necessario introdurre misure di protezione dei lavoratori contro i rischi associati ai campi elettromagnetici , a causa dei loro effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori stessi . Per Campi Elettromagnetici si intendono campi magnetici statici e campi elettrici , magnetici ed elettromagnetici variabili nel tempo e di frequenza inferiore o pari a 300 GHz . Come riportato all’ Art. 4 di detta Direttiva , “il datore di lavoro valuta e , se del caso , misura e / o calcola i livelli dei campi elettromagnetici ai quali sono esposti i lavoratori (…). La valutazione , la misurazione e/o il calcolo devono essere programmati ed effettuati da servizi o persone competenti a intervalli idonei (…). I dati ottenuti dalla valutazione , misurazione e / o calcolo del livello di esposizione sono conservati in forma idonea per consentirne la successiva consultazione ”.

Tale Direttiva è stata recepita in Italia con il Decreto Legislativo n. 257 del 19 novembre 2007 .

Il D.Lgs. 19 novembre 2007 n. 257 ( Attuazione della direttiva 2004/40/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all’ esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici ( campi elettromagnetici )) ha recepito la Direttiva Europea 2004/40/CE attuandola e modificando il D.Lgs. 19 settembre 1994 n. 626 ( Disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro ) con l’aggiunta del titolo V ter 

Vengono determinati i requisiti minimi per la protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza derivanti dall’esposizione ai campi elettromagnetici in una banda di frequenza compresa tra 0 Hz e 300 GHz durante il lavoro .

Obblighi del datore di lavoro :

  • valutazione e , quando necessario , misurazione o calcolo dei livelli di campo elettromagnetico a cui sono esposti i lavoratori secondo quanto previsto dalla normativa europea standardizzata ;
  • valutazione del superamento dei valori di azione o eventualmente dei valori limite forniti dal decreto ;
  • la valutazione , la misurazione ed il calcolo sono programmati ed effettuati da personale competente nell’ambito del servizio di prevenzione e protezione prestando particolare attenzione a quanto richiamato all’art. 5 ;
  • i dati ottenuti costituiscono parte integrante del documento di valutazione del rischio (DVR) ;
  • la valutazione deve essere ripetuta con cadenza almeno quinquennale ;
  • nel documento di valutazione del rischio dovranno essere indicate le misure di prevenzione e protezione ;
  • dovranno essere predisposte le azioni di informazione e formazione dei lavoratori .

Entrata in vigore delle disposizioni del D.Lgs. n. 257/07 : 30 aprile 2008 .

EUROCEMIS offre assistenza ai fini della valutazione del “ rischio elettromagnetico ”. Tale azione può svolgersi ad esempio secondo questo iter :

  • contatto del cliente ;
  • sopralluogo del tecnico c/o i luoghi di lavoro del cliente e/o messa a disposizione da parte del cliente di mappe/layout con ubicazione del parco macchine/apparecchiature ;
  • valutazione e scelta da parte del tecnico , previa consultazione col cliente , dei punti di misurazione ;
  • esecuzione della campagna di misure ;
  • redazione ed emissione di relazione tecnica di misura attestante il soddisfacimento o meno della Direttiva 2004/40/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dai Campi Elettromagnetici ;
  • partecipazione ad eventuale riunione con i lavoratori ai fini di esporre e commentare la campagna di misure effettuata , provvedendo in tal modo ad una corretta informazione dei lavoratori stessi , come dettato dal Decreto 81 del 2008 ( ex Legge 626 / 94 ) relativo alla sicurezza negli ambienti di lavoro .

Si riportano solo alcune tipologie di ambienti di lavoro per le quali EUROCEMIS ha eseguito la valutazione del rischio da esposizione a campi elettromagnetici ( CEM ):

 – BIBLIOTECHE  ( possibili sorgenti di esposizione dei lavoratori ai campi elettromagnetici : barriere e sistemi antitaccheggio ; lampade da lettura ; magnetizzatore / smagnetizzatore libri per prestito ; videoterminali e apparecchiature informatiche ; sistemi wire-less per la trasmissione dati ; ecc.)

– INDUSTRIE BRUCIATORI TERMICI  ( possibili sorgenti di esposizione dei lavoratori ai campi elettromagnetici : motori elettrici di grossa potenza ; puntatrici ; saldatrici ; quadri elettrici )

– FABBRICAZIONE ASTUCCI ( PER OCCHIALI , GIOIELLI , OROLOGI , ecc.)  ( possibili sorgenti di esposizione dei lavoratori ai campi elettromagnetici : macchinari a radiofrequenza ; termoformatrici ; stiratrici ; forni a resistenza ; timbratrice ; timbratrici a radiofrequenza )


ALTA FREQUENZA – AMBIENTE CIVILE (POPOLAZIONE)

ANTENNE TELEFONICHE E RADIOTELEVISIVE


EUROCEMIS effettua misurazioni di Campo Elettromagnetico ad alta frequenza , generato ad esempio da antenne per la telefonia mobile     ( antenne per i cellulari ) o da antenne radio – televisive . La Legge Nazionale di riferimento è il DPCM 08 luglio 2003dal titolo : D.P.C.M. 8 luglio 2003 : “ Fissazione dei limiti di esposizione , dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici , magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz ”.


ALTA FREQUENZA – AMBIENTE INDUSTRIALE (LAVORATORI)

MACCHINARI E SORGENTI AD ALTA FREQUENZA

Anche nel settore industriale EUROCEMIS da anni esegue misurazioni e valutazioni di Analisi di Impatto Elettromagnetico . Si evidenzia , a carattere europeo , la presenza della Direttiva Comunitaria :

Direttiva 2004/40/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all’ esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici ( campi elettromagnetici ).

Con tale Direttiva Comunitaria si è ritenuto necessario introdurre misure di protezione dei lavoratori contro i rischi associati ai campi elettromagnetici , a causa dei loro effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori stessi . Per Campi Elettromagnetici si intendono campi magnetici statici e campi elettrici , magnetici ed elettromagnetici variabili nel tempo e di frequenza inferiore o pari a 300 GHz . Come riportato all’Art. 4 di detta Direttiva , “ il datore di lavoro valuta e , se del caso , misura e / o calcola i livelli dei campi elettromagnetici ai quali sono esposti i lavoratori (…). La valutazione , la misurazione e / o il calcolo devono essere programmati ed effettuati da servizi o persone competenti a intervalli idonei (…). I dati ottenuti dalla valutazione , misurazione e / o calcolo del livello di esposizione sono conservati in forma idonea per consentirne la successiva consultazione ”.

Tale Direttiva è stata recepita in Italia con il Decreto Legislativo n. 257 del 19 novembre 2007 .

Il D.Lgs. 19 novembre 2007 n. 257 ( Attuazione della direttiva 2004/40/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all’ esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici ( campi elettromagnetici )) ha recepito la Direttiva Europea 2004/40/CE attuandola e modificando il D.Lgs. 19 settembre 1994 n. 626 ( ora Decreto 81 del 2008 ) ( Disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro ) con l’aggiunta del titolo V ter .

Vengono determinati i requisiti minimi per la protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza derivanti dall’esposizione ai campi elettromagnetici in una banda di frequenza compresa tra 0 Hz e 300 GHz durante il lavoro .

Obblighi del datore di lavoro :

  • valutazione e , quando necessario , misurazione o calcolo dei livelli di campo elettromagnetico a cui sono esposti i lavoratori secondo quanto previsto dalla normativa europea standardizzata ;
  • valutazione del superamento dei valori di azione o eventualmente dei valori limite forniti dal decreto ;
  • la valutazione , la misurazione ed il calcolo sono programmati ed effettuati da personale competente nell’ambito del servizio di prevenzione e protezione prestando particolare attenzione a quanto richiamato all’art. 5 ;
  • i dati ottenuti costituiscono parte integrante del documento di valutazione del rischio ;
  • la valutazione deve essere ripetuta con cadenza almeno quinquennale ;
  • nel documento di valutazione del rischio dovranno essere indicate le misure di prevenzione e protezione ;
  • dovranno essere predisposte le azioni di informazione e formazione dei lavoratori .

    Entrata in vigore delle disposizioni del D.Lgs. n. 257/07 : 30 aprile 2008

EUROCEMIS offre assistenza ai fini della valutazione del “ rischio elettromagnetico ”. Tale azione può svolgersi ad esempio secondo questo iter :

  • contatto del cliente ;
  • sopralluogo del tecnico c/o i luoghi di lavoro del cliente e/o messa a disposizione da parte del cliente di mappe / layout con ubicazione del parco macchine/apparecchiature ;
  • valutazione e scelta da parte del tecnico , previa consultazione col cliente, dei punti di misurazione ;
  • esecuzione della campagna di misure ;
  • redazione ed emissione di relazione tecnica di misura attestante il soddisfacimento o meno della Direttiva 2004/40/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dai Campi Elettromagnetici ;
  • partecipazione ad eventuale riunione con i lavoratori ai fini di esporre e commentare la campagna di misure effettuata, provvedendo in tal modo ad una corretta informazione dei lavoratori stessi come dettato dal Decreto 81 del 2008 ( ex Legge 626 / 94 ) relativo alla sicurezza negli ambienti di lavoro .



COMPATIBILITA’ ELETTROMAGNETICA (EMC)

EUROCEMIS vanta esperienza nel settore della Compatibilità Elettromagnetica ( EMC ). Per anni la Direttiva di riferimento è stata la Direttiva 89/336/CEE . Attualmente si deve invece fare riferimento alla Direttiva 2004/108/CE dal titolo : Direttiva 2004/108/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 settembre 2004 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica e che abroga la Direttiva 89/336/CEE . 


Prove e misure in Laboratorio
 

EUROCEMIS esegue Prove e Misure di Compatibilità Elettromagnetica ( EMC ). Vengono eseguite Misure di Emissione a Radio Frequenza e Prove di Immunità a Radio Frequenza .
 

Le Misure di Emissione si suddividono a loro volta in:

– Misure di Emissione Irradiata
– Misure di Emissione Condotta


Le Prove di Immunità si suddividono in :

– Prove di Immunità Irradiata a Radio Frequenza
– Prove di Immunità Condotta Scariche Elettrostatiche ( ESD )
 
            


Prove e misure “ in situ ”

EUROCEMIS esegue Prove e Misure di Compatibilità Elettromagnetica ( EMC ) ” in situ ” cioè presso aziende clienti . Le misure e prove di Compatibilità Elettromagnetica ( EMC ) eseguite in esterna trovano applicazione qualora l’ apparecchiatura da testare abbia dimensioni o peso tali da non renderne fattibile ed economico da parte del cliente – costruttore lo spostamento in laboratorio .

Segue un elenco di siti / ambienti / apparecchiature per le quali EUROCEMIS ha eseguito o è in grado di effettuare delle misure ” in situ ” :

– Test e misure EMC su quadri elettrici + robot di verniciatura ;

– Test e misure EMC su macchinari per la produzione di celle fotovoltaiche ;

– Test e misure EMC su furgoni e veicoli allestiti / modificati ;

– Test e misure EMC su centri di lavoro di notevoli dimensioni ;

– Test e misure EMC su auto elettriche ( electric cars – electric vehicles ).